Con la sentenza n. 286/2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori. La Corte ha ritenuto che precludere alla madre di poter attribuire anche il proprio cognome al figlio “pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare”. Ha inoltre evidenziato che non permettere l’adozione del cognome materno costituisca violazione di trattati internazionali, come sottolineato anche dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo, in quanto “la diversità di trattamento dei coniugi nell’attribuzione del cognome ai figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.”La sentenza pertanto apre alla possibilità di attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori.