N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un’apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio.
REGIME PUBBLICITARIO E CERTIFICAZIONE
La legge italiana subordina l’opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale, comunione convenzionale) ad apposita annotazione da riportare sull’atto di matrimonio.
Del pari gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull’atto di matrimonio, sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di “divorzio”)
Gli effetti rispetto ai terzi, si producono solamente dalla data dell’annotazione sull’atto di matrimonio.
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell’atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.
N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull’atto di matrimonio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE
artt. da150 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”