A far data dal 1° gennaio 2007 il servizio obbligatorio di leva è sospeso. L’ultima classe precettata è il 1985.
Dal 1° gennaio 2002 possono essere reclutati volontari in ferma quinquennale con eventuali due rafferme biennali.
Resta valido il reclutamento di volontari in ferma annuale e ferma breve.
Dal 31 dicembre 2004 sono sospese le chiamate alle armi per tutte le classi.
Con il 30 settembre 2004 terminano le precettazioni, pertanto i giovani già precettati per date successive non dovranno presentarsi.
Di conseguenza all'Ufficio Comunale di Leva non competono più le tradizionali operazioni di convocazione dei giovani per la presentazione alla cosiddetta "visita militare" o all'accoglimento (con conseguente trasmissione ai Consigli di Leva competenti) delle richieste di esonero da servizio militare per vari motivi.
Annualmente prosegue però l'incombenza della formazione delle liste di leva, poiché l'obbligo non è stato abolito, ma solo temporaneamente sospeso.
Inoltre, il Servizio provvede alla registrazione nei propri ruoli militari delle informazioni trasmesse a cura dei comuni di provenienza e relative al servizio di leva prestato dagli interessati, nonché al cambio di residenza: analogamente il Servizio provvede alla trasmissione delle medesime informazioni, registrate nei propri ruoli, ai comuni di emigrazione. In tal modo è possibile espletare il servizio di rilascio delle certificazioni riportanti dette informazioni, che vengono spesso richieste ad uso pensionistico o altro.
Certificati e autentiche rilasciate dall'ufficio
L’ufficio rilascia la certificazione relativa a:
- Iscrizione alla lista di leva
Provvede inoltre all’autentica esclusivamente delle copie della documentazione destinate al Distretto militare di Torino.
Cittadinanza
Gli iscritti in possesso contemporaneamente della cittadinanza italiana e di quella argentina, brasiliana, cilena, austriaca, danese, tedesca, britannica, irlandese, lussemburghese, norvegese, svedese, olandese, francese, spagnola e sanmarinese godono di particolari benefici dovuti alle convenzioni bilaterali stipulate.
Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana e sono in possesso di altra cittadinanza devono chiedere la cancellazione dalle liste di leva allegando:
- dichiarazione di possesso della cittadinanza straniera e perdita della cittadinanza italiana;
- perdita della cittadinanza italiana dei genitori (solo in caso di nascita in Italia o da genitore per origine italiano o divenuto italiano durante la minore età dell’iscritto).
Coloro che sono nati all’estero e i cittadini stranieri per origine devono chiedere la cancellazione dalle liste di leva allegando:
- dichiarazione di possesso della cittadinanza straniera e modalità d’acquisto;
- dichiarazione di possesso della cittadinanza straniera di entrambi i genitori;
- dichiarazione di mancato compimento di atti finalizzati all’acqusto della cittadinanza italiana.
Stranieri
D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66
Art. 1950. Soggezione alla leva
1. Sono soggetti alla leva:
a) i cittadini italiani di sesso maschile, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, salvo il disposto dell’articolo 1990 (Titoli di dispensa dalla ferma di leva), comma 1, lettera s) [892];
b) gli apolidi di sesso maschile che abbiano stabilito la residenza nella Repubblica anche dopo la chiamata alla leva della propria classe di nascita e prima del 31 dicembre dell’anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età.
2. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di età, idoneità fisica e morale previsti dal presente titolo.
3. I cittadini e gli apolidi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla leva di terra, salvo che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 1951, nel qual caso sono soggetti alla leva di mare [893].