Dal 2 febbraio 2013, per effetto della modifica dell’art. 116, comma 13 del Codice della Strada, sulla nuova patente di guida è stata eliminata l’indicazione della residenza del titolare (Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 2).
Tale dato continuerà ad essere registrato nell’archivio degli abilitati alla guida e costantemente aggiornato sulla base delle comunicazioni inviate dai Comuni all’Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione, a seguito della dichiarazione resa dal titolare di patente in occasione del cambio di residenza o di domicilio.
Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è eliminata la ristampa dei tagliandi adesivi di aggiornamento.
Con l’art. 49, comma 5-ter, lett. h), della L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) è stata introdotta un’importante modifica all’art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).
Pertanto, a fini di semplificazione e di contenimento della spesa pubblica, in base alla circolare del MIT protocollo 27972 del 09/10/2020 la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.
Si specifica che la patente di guida rilasciata in Italia, anche se sprovvista del dato sulla residenza, continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale.
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