La dichiarazione di nascita viene di regola resa da uno dei genitori. Tuttavia, può essere resa anche da un procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Qualora si tratti di filiazione naturale e i genitori intendano riconoscere il figlio è indispensabile la presenza dei genitori.
La dichiarazione di nascita può essere resa:
- o, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
- o, entro 10 giorni, presso l’ufficio di stato civile del Comune di nascita o, in alternativa, del Comune di residenza dei genitori.
Avvertenza: i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, è possibile recarsi negli uffici descritti anche il giorno seguente.
Documentazione
- Documento di identità non scaduto;
- attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica al momento del parto. Nel caso in cui la madre non sia stata assistita da personale sanitario, il dichiarante produce una dichiarazione sostitutiva.
ATTENZIONE!
La madre di età inferiore ai 14 anni non può riconoscere il figlio.
Se non si possiedono documenti di identità bisogna presentarsi con due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l’identità del o dei genitori.
Certificazioni
Resa la dichiarazione di nascita, l’ufficiale di stato civile rilascia i certificati o estratti che occorrono:
- all’ U.S.L. di via G. Rey – 11100 AOSTA per la richiesta del cartellino sanitario del bambino;
- al datore di lavoro o all’I.N.P.S. per le pratiche di maternità;
- per gli assegni familiari.
E’ possibile richiedere alcuni giorni dopo all’anagrafe uno stato di famiglia aggiornato.
Note
I genitori in possesso del “libretto internazionale di famiglia” possono chiedere allo stesso ufficiale di stato civile che compila l’atto di nascita di annotare la nascita del figlio sul libretto.
Normativa
D.P.R. 3/11/2000 n. 396 artt. 28 – 49