Chi richiede il rilascio o il rinnovo della carta d’identità deve presentarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe.
Di norma il documento viene consegnato in tempo reale. La carta d’identità ha la durata di 10 anni dalla data del compleanno. La validità temporale è stata ampliata da 5 a 10 anni per tutte le carte d’identità rilasciate a partire dal 26 giugno 2003 con la possibilità della convalida da apporre presso l’ufficio servizi demografici per i documenti rilasciati prima del 25 giugno 2008.
Requisiti
– Essere residenti nel Comune di Pont-Saint-Martin.
N.B.: La carta d’identità può essere rilasciata anche ai non residenti, dimoranti a Pont-Saint-Martin, previa acquisizione del “nulla osta” del Comune di residenza. In questi casi l’Ufficio si riserva la facoltà di accertare l’eventuale residenza a Pont-Saint-Martin e di provvedere, in caso positivo, all’iscrizione d’ufficio nell’anagrafe della popolazione residente.
Documentazione
- Precedente carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità (es. patente di guida, passaporto, tessere ministeriali), in mancanza occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti di un documento di riconoscimento valido;
- tre fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto, uguali tra di loro;
- permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) e passaporto in corso di validità (solo per i cittadini stranieri).
Validità per l’espatrio
Per i cittadini italiani maggiorenni la carta d’identità è valida per l’espatrio, purchè gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto Legge 21/11/1967 n. 1185 art. 3.
Per i minorenni, occorre l’assenso di entrambi i genitori o di coloro che esercitano la potestà, i quali devono presentarsi all’Ufficio con un documento di riconoscimento valido (è possibile presentarsi anche separatamente).
Se uno dei due genitori non può recarsi all’Anagrafe per l’assenso, può inviare un fax, email (info@comune.pontsaintmartin.ao.it) o pec (protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it) con fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità.
In mancanza dell’assenso di uno dei due genitori occorre il Nulla Osta del Giudice Tutelare. Il Nulla Osta non occorre quando il genitore è vedovo o il minore è figlio naturale riconosciuto da un solo genitore.
Per gli stranieri residenti la carta d’identità non può essere rilasciata valida per l’espatrio.
La carta d’identità consente l’espatrio nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Bosnia, Cipro, Croazia, Estonia, Lituania, Gibilterra, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechestein, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Romania, Slovacchia, Principato di Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. E’ consentito l’accesso con carta d’identità anche in Marocco, Tunisia e Turchia solo se ci si reca con viaggi organizzati.
Quando si rinnova
- Alla scadenza: può essere rinnovata dal 180° giorno prima della scadenza;
- per cambiamento dati personali: solo in caso di modificazione del nome, cognome, data di nascita e cittadinanza;
- per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri comunicando il vecchio numero del documento che può essere richiesto all’Ufficio Anagrafe o dichiarato tramite fotocopia del documento. In seguito occorre presentare all’Ufficio Anagrafe l’attestato di denuncia sia in originale che in fotocopia, allegando la documentazione richiesta per il rilascio.
Se la carta d’identità smarrita o rubata era scaduta, l’interessato deve presentarsi con un altro documento di identificazione valido, in mancanza, deve essere identificato da due testimoni maggiorenni muniti di un valido documento di riconoscimento.
N.B. La carta d’identità non si rinnova a seguito di variazione di residenza, professione o stato civile.
Carta di identità per minorenni (italiani e stranieri)
Rilascio carta di identità per minori di 18 anni
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
I genitori del minore richiedenti il documento devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974 e l’assenso all’espatrio.
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con tre foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Firma da apporre sulla carta d’identità. la carta d’identità, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolare, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
Costo della carta di identità: € 5,42.
Per il rilascio di nuove carte d’identità emesse per smarrimento, deterioramento della carta d’identità in possesso, ancora in corso di validità Euro 10,58.
Normativa
R.D. 18.06.1931 n. 773;
R.D. 6.05.1940 n. 635 artt. 288 – 294;
Legge 18.02.1963 n. 224;
D.P.R. 30.12.1965 n. 1656;
Legge 21.11.1967 n. 1185;
Legge 4.04.1977 n. 127;
D.P.R. 6.08.1974 n. 649;
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 artt. 35 e 36;
D.L. 25.06.2008 n. 112 art. 31.
Nota
La carta d’identità ha lo stesso valore dei certificati per quanto riguarda i dati in essa contenuti. E’ vietato alle amministrazioni richiedere in questo caso le corrispondenti certificazioni.
Se un cittadino è impossibilitato per motivi di salute a presentarsi personalmente all’Anagrafe può incaricare una persona a richiedere l’uscita di un funzionario comunale.
Modelli (scaricabili in formato PDF)
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