La TARI, sostituisce dal 2014 il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES), ai sensi dell’art. 1, commi 641-646 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che dal 2013, ai sensi dell’art. 14 del DL 6/12/2011 n. 201 aveva sostituito la TARSU (tassa smaltimento rifiuti).
Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore.
La tariffa è calcolata secondo il metodo previsto dal DPR n. 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019.
Per le utenze domestiche La tariffa TARI si compone di una parte fissa in base alla superficie dell’unità immobiliare dichiarata ai fini TARSU ed una variabile in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
Per le utenze non domestiche La tariffa TARI varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999
Per dettagli visionare il regolamento TARI
Regolamenti comunali anni precedenti
link per modulistica https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte/tassa-rifiuti-tari/