Assegno di maternità

L’assegno di maternità è concesso dal Comune a seguito di istanza presentata dalla madre cittadina italiana, comunitaria od extracomunitaria in possesso di un titolo di soggiorno, residente in Italia al momento del parto, che ne faccia richiesta entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento di un minore di età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Istituito con Legge 448 del 23/12/1998 art. 66 poi recepito dal D. Lgs 151/2001 art. 74, spetta a tutte le madri che non beneficiano, o beneficiano in parte (strettamente per la quota mancante), del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.

La domanda deve essere corredata di attestazione I.S.E. (indicatore della situazione economica) che certifica che il nucleo familiare della madre richiedente non superi un determinato tetto economico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-di-maternita-dei-comuni

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