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Gestione finanziaria

La Regione autonoma Valle d'Aosta, in applicazione delle leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli - Venezia Giulia e per il Trentino - Alto Adige) e delle relative norme di attuazione, disciplina con la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 gli interventi finanziari regionali a favore dei Comuni e delle Comunità montane.

Gli interventi finanziari regionali hanno le seguenti finalità:

  1. accrescere il livello di autonomia e di funzionalità delle amministrazioni locali;
  2. favorire la cooperazione intercomunale e sovracomunale, in un'ottica di miglior utilizzo delle risorse disponibili;
  3. garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alle disponibilità di risorse proprie;
  4. accrescere la responsabilizzazione degli amministratori locali nei confronti dei cittadini quali contribuenti e quali utenti dei servizi locali;
  5. favorire il coordinamento degli interventi pubblici di interesse locale.

La legge regionale riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse trasferite. Le risorse trasferite sono attribuite agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro spettanti ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), secondo i principi della corresponsabilizzazione finanziaria e del collegamento tra finanziamento attribuito e funzioni esercitate e sono destinate allo svolgimento delle funzioni che non siano riservate dalla legge alla Regione.

 

 

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