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Dal 9 maggio
2012 in attuazione dell'art.5 del
decreto legge n. 5/2012 (cambio di residenza in tempo
reale) i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche -
di cambio di residenza e di trasferimento all'estero - senza
necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per
posta (con raccomandata) oppure inviandole via fax o
e-mail.
In quest'ultimo caso sono previste diverse opzioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso
della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi,
o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto
che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta
elettronica certificata (Pec) del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione, recante la firma autografa e la
copia del documento d'identità del dichiarante, scannerizzata sia
trasmessa tramite posta elettronica semplice.
Ai fini della registrazione della dichiarazione anagrafica, occorre che
il modulo di dichiarazione sia compilato nelle parti
obbligatorie, relative alle generalità, e che la
dichiarazione sia accompagnata dal documento di riconoscimento del
richiedente.
Con riguardo ai cittadini stranieri , la
registrazione è subordinata alla presentazione, unitamente alla
dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del
soggiorno.
Ai sensi del comma 3 dell'art.5,
l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi
successivi alla presentazione delle dichiarazioni
ne effettua la registrazione, fermo restando che gli effetti giuridici
delle stesse decorrono dalla data di presentazione.
In caso di dichiarazioni
non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai
benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo
penale della dichiarazione mendace.
L'ufficiale d'anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli
accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti
attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di
Stati appartenenti all'Unione europea provenienti dall'estero, posto
che in base a quanto stabilito dall' art. 5, comma 3, del d.l. n.
5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al d.lg.vo n.
286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.
In allegato è disponibile il modulo di
dichiarazione di residenza da utilizzare per presentare la richiesta;
si ricorda che il modulo di dichiarazione, firmato dal
richiedente e dai componenti maggiorenni della famiglia, sia
compilato nelle parti obbligatorie, relative alle
generalità, e che la dichiarazione sia accompagnata dal documento di
riconoscimento del richiedente (vedi sezione del modulo -
Modalità di presentazione).
Si ricorda che la comunicazione, nella dichiarazione di
residenza, dei dati relativi alle patenti ed alle targhe dei veicoli
consentono l'aggiornamento degli stessi, da parte della MCTC,
contestualmente al cambio di residenza.
I cittadini stranieri
comunitari dovranno allegare alla dichiarazione di
residenza la documentazione richiesta nell'allegato
B sotto riportato.
I cittadini stranieri extra comunitari
dovranno allegare alla dichiarazione di residenza la
documentazione richiesta nell'allegato A
sotto riportato.
Con riguardo ai cittadini stranieri si ricorda che la registrazione
è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione,
dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.
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