Bon de chauffage 2013
Criteri e aspetti procedimentali necessari per l’attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2013
| Indirizzo | Via Emile Chanoux n. 122 |
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| Responsabile | Cerise Nelly |
| Telefono/i |
0125 830613 0125 830614 0125 830616 |
| Fax |
0125 830642 |
| anagrafe@comune.pontsaintmartin.ao.it | |
| Orari |
PERIODO 04 MAGGIO 2013 AL 29 GIUGNO 2013 SABATO DALLE ORE 8.15 ALLE ORE 12.15 |
| Scade il |
31/10/2012 alle 12:00 |
- Da scaricare
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01_Modulo-Perdita-Requisiti.pdf (PDF document 88Kb)
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03_Modulo-domanda.pdf (PDF document 95Kb)
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05_Modulo-variazione-codice-IBAN.pdf (PDF document 49Kb)
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02_Modulo-Integrazione.pdf (PDF document 93Kb)
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00_Nota-esplicativa.pdf (PDF document 23Kb)
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06_riepilogo-degli-adempimenti.pdf (PDF document 5Kb)
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A. CRITERI
a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell’art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), rappresentata dall’intestatario della scheda anagrafica;
b) la famiglia anagrafica dev’essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2013;
c) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale;
d) il contributo è determinato nelle misure sottoindicate, in rapporto al numero dei componenti della famiglia anagrafica, modulato secondo il reddito imponibile annuale della famiglia stessa;
B. ASPETTI PROCEDIMENTALI
a) le domande di contributo sono presentate dalle famiglie anagrafiche (rappresentate dagli intestatari delle schede anagrafiche) presso le Amministrazioni comunali di residenza entro il 31 ottobre 2013, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dalle stesse Amministrazioni comunali attraverso il sistema informativo predisposto dalla Struttura sistemi informativi della Presidenza della Regione per la gestione dei contributi; mediante il medesimo sistema è emessa l’attestazione di ricevimento della domanda; gli intestatari delle schede anagrafiche forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l’accreditamento diretto dei contributi (codice IBAN), in assenza delle quali l’erogazione dei contributi stessi è effettuata mediante l’emissione di un assegno bancario; (utilizzare il “Modulo domanda 2013”)
b) le famiglie anagrafiche che hanno fruito nell’anno 2011 di un reddito imponibile non eccedente le misure massime indicate alla lettera A.d), sono tenute ad integrare la domanda di contributo presentando all’Amministrazione comunale di residenza apposita dichiarazione redatta sul modello messo a disposizione dalle Amministrazioni comunali e reperibile sui siti Internet istituzionali della Regione e delle medesime Amministrazioni; la dichiarazione può essere trasmessa anche per posta o via fax, corredata di fotocopia di un documento di identità del dichiarante; in relazione a quanto previsto al medesimo punto A.d, i redditi da prendere a riferimento per la compilazione della dichiarazione sono quelli percepiti nell’anno 2011 dalle singole persone fisiche che componevano la famiglia al 1° gennaio 2013, così come riportato nei registri anagrafici comunali (pertanto, non dev’essere presa in considerazione la composizione che risultava nell’anno 2011); (utilizzare il “Modulo integrazione 2013)
entro il 31 ottobre 2013, le famiglie anagrafiche che hanno già beneficiato del contributo nel 2012 osservano le seguenti indicazioni per la presentazione della dichiarazione di cui sopra:
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1 componente |
non la presentano se il reddito imponibile annuo del 2011 non comporta una variazione di fascia |
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2 o 3 componenti |
non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 60.000 euro |
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4 componenti |
non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 65.000 euro |
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oltre 4 componenti |
non la presentano se il reddito imponibile annuale del 2011 non ha superato l’importo di 70.000 euro |
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entro il 31 ottobre 2013, le famiglie anagrafiche con più di un componente, che hanno già beneficiato del contributo nel 2011, ma che hanno visto modificata la situazione reddituale rispetto al requisito prescritto per il medesimo anno (ovvero 60.000 euro di reddito imponibile annuale), devono comunicare alle Amministrazioni comunali di residenza l’eventuale modifica (utilizzare il “Modulo perdita requisiti 2013”):
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1 componente |
comunica la perdita del requisito reddituale o l'eventuale variazione della fascia di reddito indicata nel 2012 |
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2 o 3 componenti |
comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 60.000 euro |
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4 componenti |
comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 65.000 euro |
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oltre 4 componenti |
comunicano la perdita del requisito se il reddito imponibile annuale del 2011 ha superato l’importo di 70.000 euro |
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