Regime patrimoniale dei coniugi

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Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.


A chi è rivolto

coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:
– al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto)
– prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all’ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio)
– successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio

Come fare

Il regime patrimoniale determina la regolamentazione giuridica degli acquisti effettuati dai coniugi durante il rapporto matrimoniale :

– Comunione legale è il regime patrimoniale dei beni, introdotta dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che si applica automaticamente se i coniugi non optano per un regime diverso.
Comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi, i quali, indipendentemente dal rapporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell’art. 179 del Codice Civile.

– Separazione dei beni comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l’amministrazione esclusiva

Cosa serve

Vedi i metodi sopra elencati

  • Vedi sopra

Cosa si ottiene

Regime patrimoniale della comunione legale dei beni.

Tempi e scadenze

Non definiti

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Ulteriori informazioni

N.B. per qualsiasi cambiamento del regime patrimoniale, dopo il matrimonio, occorre rivolgersi ad un notaio per la stipulazione di un’apposita convenzione.
La convenzione verrà poi trasmessa dal notaio all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, ai fini dell’annotazione sull’atto di matrimonio.

REGIME PUBBLICITARIO E CERTIFICAZIONE
La legge italiana subordina l’opponibilità ai terzi della scelta del regime di separazione dei beni e di eventuali convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale (es. costituzione fondo patrimoniale, comunione convenzionale) ad apposita annotazione da riportare sull’atto di matrimonio.
Del pari gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull’atto di matrimonio, sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale (es. sentenza di separazione personale sentenza di “divorzio”)
Gli effetti rispetto ai terzi, si producono solamente dalla data dell’annotazione sull’atto di matrimonio.
Qualora sia necessario provare il regime patrimoniale dei coniugi occorre peraltro richiedere un estratto riassuntivo dell’atto di matrimonio, che riporta le annotazioni suddette, con gli estremi essenziali degli atti che producono le variazioni al regime della comunione legale dei beni.
Per quanto attiene alle singole clausole delle convenzioni e allo specifico contenuto delle sentenze, occorre invece rispettivamente rivolgersi al notaio rogante o acquisire presso i Tribunale copia della sentenza.

N.B. il regime automatico della comunione legale dei beni non viene annotato sull’atto di matrimonio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
CODICE CIVILE
artt. da150 a 230 cosi come modificati dalla L. 19.5.1975 n. 151 (Riforma del Diritto di famiglia)
D.P.R. 3.11.2000 N. 396
“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127”

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Pagina aggiornata il 26/10/2023

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