Cambiamento del cognome e del nome

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Esame e valutazione delle istanze ed emissione dei provvedimenti di cambio del cognome e del nome.


A chi è rivolto

l Ministero dell’Interno provvede all’esame delle domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84 e segg. del D.P.R. n.396/2000).
La procedura per il cambiamento del nome o del cambiamento del cognome (perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale) è invece di diretta competenza del Prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

In sintesi il d.p.r. n. 396/2000 consente:

  1. il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale
    (art. 89);
  2. il cambiamento del nome o aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
  3. il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio.

Descrizione

I provvedimenti di cambiamento o modificazione del nome o del cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata e pregnante documentazione e da solide e significative motivazioni.

Come fare

La dichiarazione di nascita può essere resa:

  • o, entro 3 giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita;
  • o, entro 10 giorni, presso l’ufficio di stato civile del Comune di nascita o, in alternativa, del Comune di residenza dei genitori.

ATTENZIONE!
La madre di età inferiore ai 14 anni non può riconoscere il figlio.
Se non si possiedono documenti di identità bisogna presentarsi con due testimoni (con documenti non scaduti) che attestino sotto la loro responsabilità l’identità del o dei genitori.

 

1. Il Cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale (ART. 89)

La richiesta di cambiare il nome o il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale va rivolta, in carta semplice, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita. Il Prefetto effettua l’istruttoria e, in presenza dei requisiti previsti, emana il decreto con il quale si autorizza l’affissione del sunto dell’istanza medesima nell’albo pretorio del comune di nascita e del comune di attuale residenza. Durante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali contro interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo, che, se favorevole, andrà trascritto e annotato, a cura dell’interessato, nel registro di stato civile.

2. Il cambiamento del nome o aggiunta di un altro nome al proprio

La richiesta di cambiare il nome o di aggiungere altro nome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto 1) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza o del luogo di nascita. La procedura è identica a quella già descritta nel punto 1).

3. Il cambiamento del cognome o aggiunta di altro cognome al proprio

La richiesta di cambiare il cognome o di aggiungere altro cognome al proprio, per motivi diversi da quelli indicati nel punto 1) va rivolta, su carta bollata, al Prefetto della provincia del luogo di residenza. Qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, il Prefetto autorizza, con proprio provvedimento, l’affissione della richiesta stessa all’albo pretorio del Comune di residenza e di nascita dell’interessato. Il prosieguo della procedura è identico a quello descritto nel precedente punto 1)

Cosa serve

La domanda di cambiamento va presentata al Prefetto della provincia del liogo di residenza o del luogo di nascita.

  • Rispettare tutti i requisiti sopra elencati.
  • ttestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica al momento del parto. Nel caso in cui la madre non sia stata assistita da personale sanitario, il dichiarante produce una dichiarazione sostitutiva.

Cosa si ottiene

Cambiamneto del nome e del cognome.

Tempi e scadenze

urante il periodo di affissione (trenta giorni) e durante i trenta giorni successivi, eventuali contro interessati possono presentare opposizione al Prefetto competente. Decorsi detti periodi, il Prefetto emana il provvedimento definitivo.

Quanto costa

Non definiti

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Pagina aggiornata il 26/10/2023

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